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Informazioni e novità in merito al certificato di malattia INPS per lavoratori dipendenti

VI PREGO DI DIVULGARE QUESTE INFORMAZIONI A TUTTI GLI ASSISTITI DELLA FAMIGLIA (O CONOSCENTI) CHE NON POSSONO LEGGERE QUESTA COMUNICAZIONE.

Carissimi,
la circolare INPS n. 92 del 04-09-2026 (si veda link per il documento originale) ha ridefinito alcuni criteri relativi ai certificati di malattia e quindi all’indennizzo del periodo in cui il lavoratore si assenta per motivi di salute.

I punti salienti relativi al rapporto col medico sono:

1) Il certificato di malattia INPS va richiesto al medico il primo giorno in cui si è assenti dal lavoro.

2) Se il medico non può visitare l’interessato nel primo giorno, può farlo il giorno immediatamente successivo. In questo caso l’inizio della malattia verrà esteso al giorno precedente la visita. Nella circolare viene sottolineato che è possibile estendere al solo giorno precedente il periodo di malattia (e mai a più giorni).

3) Se il primo giorno di assenza dal lavoro per malattia è un sabato, una domenica, o un giorno festivo, bisogna rivolgersi agli ambulatori CAU. Il medico di medicina generale non può estendere successivamente a queste giornate il certificato (ad esempio il lunedì non può estendere il certificato alla domenica o al sabato precedenti).

4) Le stesse regole sono da considerarsi valide nel caso di continuazione di malattia (o ricaduta): in caso di scadenza della malattia di venerdì, sabato, domenica, o in altro giorno festivo, qualora si ritenga necessario un prolungamento, il certificato andrà prodotto dal proprio medico entro l’ultimo giorno feriale utile (anche se la prognosi non è ancora scaduta), altrimenti ci si dovrà recare agli ambulatori CAU se ci si troverà scoperti nei giorni festivi o nel weekend.

ESEMPI

  • ci si ammala di sabato, di domenica, o in giorno festivo, ma ci si dovrebbe recare al lavoro: andare al CAU il primo giorno di malattia;
  • ci si ammala in un giorno feriale: contattare il proprio medico, eventualmente il certificato può essere prodotto il giorno successivo (sempre che non sia sabato o festivo) qualora il medico non abbia la possibilità di visitare la persona quel giorno;
  • si ha un certificato in scadenza di venerdì, ma ancora non si è guariti: contattare il medico entro il venerdì per essere visitati e valutare una continuazione, oppure recarsi agli ambulatori CAU il sabato;
  • si ha un certificato in scadenza di domenica e necessita di continuazione: contattare il proprio medico il lunedì, il certificato potrà essere rilasciato entro il martedì.

REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA

Ricordo che nei giorni di malattia si è sempre reperibili (anche di sabato, domenica e festivi) per visita fiscale presso l’indirizzo riportato sul certificato (controllarne sempre la correttezza) dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.

E’ SEMPRE NECESSARIA LA PRESENZA

Secondo la Legge i certificati (non solo quello di malattia) possono essere rilasciati dai medici solo in presenza della persona interessata (e non quindi su richiesta telefonica o per mail, o mandando un parente in ambulatorio), per cui è necessario recarsi in ambulatorio (anche per la eventuale continuazione). Il mancato rispetto di questa condizione prevede sanzioni penali per il medico e per l’assitito (maggiori informazioni a questa pagina:https://www.pierluigimasini.it/2022/10/31/certificazioni-mediche/).

CONTATTI

Nei giorni feriali è bene telefonare alla segreteria dell’ambulatorio allo 0541 670935 per avere un orario di ricevimento, se non si riesce a contattare la segreteria o il medico si può venire direttamente in ambulatorio.

Nei sabati, domeniche, giorni festivi, e pomeriggi prefestivi il nostro ambulatorio è chiuso e in caso di necessità bisogna rivolgersi agli ambulatori CAU, oppure contattare telefonicamente la continuità assistenziale (o guardia medica) allo 0541 787461.

Tutti i contatti e gli orari del nostro poliambulatorio si trovano a questa pagina:https://www.pierluigimasini.it/2021/04/11/contatti-e-orari/

Un cordiale saluto
dott. Pier Luigi Masini

Comunicazione relativa alle certificazioni. Si prega di leggere con molta attenzione!

Gentilissimi,

è previsto dalla Legge che le certificazioni di malattia o infortunio vengano rilasciate dal medico (in veste di Pubblico Ufficiale) solo in presenza della persona che ne beneficia.

Ciò significa che non è possibile rilasciare questi certificati quando richiesti per telefono o per mail (Cassazione V sez. penale sentenza n. 18687/2012). Il medico che dovesse farlo sarebbe perseguibile di reato di falso ideologico, punibile con la reclusione da 3 mesi a 2 anni (art. 479 e 480 del codice penale; art. 24 del codice deontologico) e il paziente con le stesse pene ridotte di un terzo (art. 489 del codice penale) in quanto diretto utilizzatore e beneficiario della certificazione oggetto di reato. Questo vale anche per le prosecuzioni di malattia o infortunio (il certificato successivo ad uno già emesso per lo stesso motivo e che ne prolunghi la prognosi).

Gli enti preposti al controllo (Comando NAS dei Carabinieri) effettuano delle verifiche, mirate o a campione, sull’operato di noi medici.

Detto ciò, in caso di bisogno di certificazioni siete pregati di contattare la segreteria (si vedano i contatti in calce) per ottenere un orario di ricevimento. Solo per certificati di malattia o infortunio di cui si necessita il rilascio in giornata ci si può anche presentare in ambulatorio senza appuntamento, in orario di apertura, riferendo la propria necessità alla segretaria. Sarà nostra cura cercare di non far attendere persone ammalate in sala d’attesa più del dovuto.

Queste necessità ovviamente non sono completamente prevedibili e vanno considerate anche da coloro che accedono all’ambulatorio con normale appuntamento, i quali dovranno pazientare e dare precedenza a chi è ammalato e ha necessità di certificazioni e/o visite urgenti. In questo intenso periodo di epidemia influenzale vi chiedo possibilmente di rimandare di qualche settimana ciò che non è davvero necessario nell’immediato.

La visita effettuata in urgenza, con o senza appuntamento, è finalizzata alla sola valutazione della condizione acuta e ogni altra questione non urgente va eventualmente rimandata ad un appuntamento successivo.

Si prega di non scrivere più alla mia mail personale, e tanto meno chiamare il cellulare, per queste motivazioni. Le questioni che vanno risolte entro poche ore devono essere anticipate alla segretaria, oppure, come ho scritto sopra, recandosi direttamente in ambulatorio.

Ricordo inoltre che tali certificazioni sono rilasciabili da qualsiasi medico visiti la persona: durante un ricovero, una visita specialistica, o in corso di accesso a Pronto Soccorso o C.A.U. Il medico ospedaliero è obbligato a rilasciare, e a non rimandare al medico di famiglia, i certificati richiesti dal paziente come previsto da DL n. 150/2009, pena richiami disciplinari che possono portare fino al licenziamento se reiterati.

La visita domiciliare per queste motivazioni non è prevista, salvo la persona si trovi in condizione di assoluta intrasportabilità (ad esempio è collegata a macchinari e non può essere scollegata).

In conclusione: chi necessita di certificati di malattia è pregato di non richiederne il rilascio per telefono o via mail. Non vi sono deroghe legate a specifiche patologie.

Pur comprendendo le difficoltà soggettive legate a tutto questo, non mi è possibile agire in modo diverso da quanto previsto dalla Legge.

A disposizione per chiarimenti.

Un caro saluto

dott. Pier Luigi Masini

Orari e contatti della segreteria:

dal lunedì al venerdì 9-12.30 e 15.30-19.

Telefono 0541 670935

email: ricettemasini@gmail.com

Orari di ambulatorio del dott. Masini Pier Luigi:

Lunedì 15.30 – 19

Martedì 9.30 – 12.30

Mercoledì 15.30 – 19

Giovedì 9.30 – 13

Venerdì 9.30 – 12.30

Chiuso nei pomeriggi prefestivi e nei giorni festivi.

Certificazioni mediche (aggiornato il 7/9/2026)

Indice dei contenuti della pagina:


Introduzione generale

Le certificazioni (cioè tutto ciò che viene chiamato “certificato“) sono attestazioni scritte che il medico rilascia su richiesta dell’interessato riguardanti determinate circostanze o stati di fatto. Il medico descrive quindi ciò che può rilevare coi propri mezzi e le proprie competenze in un dato momento. Quanto rilasciato ha valore legale in determinati contesti.

Il rilascio di un certificato richiede quindi:

  1. che venga richiesto dall’interessato (non è mai automatico, il medico non può emettere certificati non richiesti esplicitamente o richiesti da altri, ad esempio i familiari);
  2. che sia presente la persona (va valutata e visitata e il certificato conterrà ciò che il medico può rilevare in quel dato momento);
  3. che sia rilevabile ciò che viene richiesto di certificare (il problema deve essere attualmente presente, non passato o risolto).

NOTA BENE: Il certificato va emesso dal medico che effettua la visita. Non è corretto richiedere quindi al medico di medicina generale una certificazione relativa a prestazioni o visite non da lui/lei effettuate. Ad esempio dopo un accesso in Pronto Soccorso o un ricovero ospedaliero saranno i medici della struttura a dover rilasciare le certificazioni richieste.

Il certificato contiene quindi le circostanze del momento in cui viene emesso. E’ infatti sempre datato (in alcuni casi contiene anche l’orario), altrimenti non è valido.

Il medico non può certificare successivamente stati non più riscontrabili (ad esempio non è possibile certificare che la persona aveva la febbre il giorno precedente, o addirittura ancora prima).

Allo stesso modo non si può certificare in anticipo (non si può attestare che la persona starà male domani, ma solo oggi con eventuale prognosi per i giorni successivi). Per quanto sembri ovvio a volte viene richiesto un certificato di malattia per il giorno successivo (perché la persona è già malata, ma non le serve certificato per il giorno attuale). Quello che fa il medico è certificare che la persona sta male in quel dato momento, emettendo una prognosi che poi va a coprire i giorni seguenti se necessario.

Le certificazioni valgono a fini di legge, per cui il medico ha una grande responsabilità nell’emetterli riguardo la veridicità e correttezza del loro contenuto. Il medico e il paziente possono essere puniti con la reclusione in caso di illeciti (in questo caso penali), ovvero se non ci si attiene a quanto descritto sopra. Il medico non può rifiutarsi di certificare, ma il certificato deve essere veritiero e corretto. Deve invece rifiutarsi di certificare il falso o di emettere certificati non corretti formalmente.

La certificazione è un’attività medica che si effettua di solito dietro compenso. In alcuni casi il medico di medicina generale, per convezione con le istituzioni, li produce senza richiedere compensi all’assistito.

I certificati rilasciati in convenzione (gratuitamente) sono:

  • certificato di malattia INPS
  • certificato INAIL
  • attività sportiva non agonistica per minori

Tutte le altre certificazioni prevedono un compenso.

Certificato di malattia INPS

E’ il certificato più frequentemente richiesto al medico di medicina generale. La persona deve essere presente in ambulatorio al momento dell’emissione (Cassazione V sez. penale sentenza n. 18687/2012). Solo se impossibilitata e non trasportabile con comuni mezzi di trasporto il medico effettua la visita al domicilio.

Tutte le informazioni ufficiali si trovano sul sito INPS a questa pagina.

L’assistito deve contattare il medico il primo giorno in cui è assente dal lavoro per malattia. Se non è possibile visitare la persona quel giorno, lo si può fare entro il successivo, in questo caso il medico indica che l’assistito dichiara di essere ammalato dal giorno precedente. Non è possibile anticipare di più di un giorno la data di inizio della malattia sul certificato.

ATTENZIONE: Se il primo giorno di assenza dal lavoro per malattia è un sabato, una domenica, o un giorno festivo, ci si deve recare presso un ambulatorio CAU. Il medico di medicina generale non può estendere successivamente a queste giornate il certificato (ad esempio il lunedì non può estendere il certificato alla domenica o al sabato precedenti). Riguardo a questo si veda la circolare INPS n. 92 del 04-09-2026.

Il medico scrive una prognosi, cioè il numero di giorni che ritiene necessari per la guarigione.

CONTINUAZIONE DI MALATTIA

La prognosi può essere prolungata successivamente se la guarigione richiede tempi più lunghi rispetto alla prognosi precedentemente definita. L’assistito dovrà contattare il medico al massimo il primo giorno scoperto dalla prognosi precedente (es. il certificato copre fino al 12 del mese, il medico va contattato entro il 13). Se lo ritiene opportuno il medico può prolungare la prognosi anche prima che questa sia scaduta. Se è necessario continuare la malattia di sabato, domenica, o festivi, ci si deve recare presso un ambulatorio CAU.

ALCUNE INFORMAZIONI IMPORTANTI

Per le motivazioni sopra riportate non è possibile emettere certificati per una malattia che si è già conclusa. Ad esempio se si è già rientrati al lavoro e la malattia era presente nei giorni precedenti.

Il certificato di malattia non richiede “chiusura”. E’ possibile rientrare al lavoro il primo giorno scoperto dalla prognosi (es. il certificato copre fino al 25 del mese, si rientra al lavoro il 26).

NON si può andare a lavorare nel periodo di malattia indicato sul certificato! Nel caso fosse necessario ridurre la prognosi ci si dovrà rivolgere al medico che ha prodotto il certificato, in quanto è l’unico che può modificarlo (non posso quindi modificare certificati emessi da altri medici).

REPERIBILITA’ DURANTE LA MALATTIA

Il dipendente è tenuto ad essere reperibile presso il domicilio riportato sul certificato (controllare sempre che venga inserito correttamente dal medico, soprattutto quando non corrisponde alla propria residenza), in quanto il medico dell’INPS può effettuare una visita fiscale negli orari seguenti.

Giorni feriali e festivi, lavorativi e non lavorativi:

  • Dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19
  • Sono possibili anche più visite in uno stesso giorno
  • Esistono esoneri dalla reperibilità in casi particolari

In caso di cambiamento di indirizzo di reperibilità va utilizzato il servizio oline a questa pagina del sito INPS.

Per informazioni contattare la sede INPS al 803 164 da fisso o 06 164 164 da mobile. Se ci si reca presso un medico o in ospedale per visite urgenti richiedere certificazione di presenza con data e orario da esibire in caso di bisogno.

CHI EMETTE QUESTO CERTIFICATO?

Il certificato di malattia INPS viene emesso gratuitamente dai medici del SSN o convenzionati, ma qualsiasi medico può produrlo in quanto dovrebbe essere in possesso delle credenziali per compilarlo e inviarlo all’INPS. In alternativa può essere redatto in cartaceo, quindi portato/inviato al datore di lavoro e all’INPS.

Il certificato va emesso dal medico che visita la persona e ne rileva lo stato di malattia. Quindi se ad esempio si accede in Pronto Soccorso, in Ospedale, o in qualsiasi ambito sanitario si dovrà richiedere il certificato al medico che ha effettuato la prestazione (il quale non può esimersi dal produrlo come previsto da DL n. 150/2009).

In caso di necessità nei giorni di chiusura degli ambulatori di medicina generale ci si deve recare presso un ambulatorio CAU.

Certificato di invalidità civile INPS, certificato per assegno di invalidità (SS3)

Contiene le informazioni necessarie alla commissione INPS per accertare uno stato di invalidità. Include la descrizione e la diagnosi delle patologie di cui è portatrice la persona e il tipo di riconoscimento richiesto all’INPS.

Questo tipo di certificati viene emesso a pagamento.

Certificato di idoneità

Il medico può certificare l’idoneità per una data mansione o attività. Prima del rilascio può richiedere gli accertamenti che ritiene necessari.

  • Attività sportiva non agonistica

Richiede la visita medica e un elettrocardiogramma (è il medico a stabilire ogni quanto tempo va ripetuto, in genere ogni anno).

Il rilascio per i minori è gratuito, mentre per i maggiorenni è a pagamento.

  • Attività sportiva agonistica

Può essere rilasciato solo da specialisti in medicina dello sport.

  • Altre idoneità

Valutate di volta in volta, in genere sono certificazioni a pagamento. In alcuni casi richiedono visite specialistiche. Il medico di medicina generale non certifica di norma idoneità a mansioni lavorative, ma il rilascio di tali certificazioni è carico del medico del lavoro/competente.

  • Certificato anamnestico per patente di guida

Rilasciato a pagamento dal medico di medicina generale.

Certificato a fini assicurativi

Rilasciato a pagamento ai fini della richiesta di risarcimento danni in caso di sinistro.

Certificato di infortunio o malattia professionale INAIL

Il certificato di infortunio richiede un primo certificato di apertura, poi eventuale continuazione, e infine un certificato di chiusura per poter rientrare al lavoro.

Il certificato di apertura di infortunio deve essere rilasciato dal medico che effettua la prima diagnosi, ad esempio nel Pronto Soccorso.

La continuazione e la chiusura vengono di norma effettuate dal medico di medicina generale.

Il certificato INAIL viene rilasciato gratuitamente dai medici convenzionati col Servizio Sanitario.


Vedi anche: https://www.pierluigimasini.it/2025/01/29/comunicazione-relativa-alle-certificazioni-si-prega-di-leggere-con-molta-attenzione/